Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
Art. 201
Art. 206 T. U. 1926
Art. 201.
(Art. 206 T. U. 1926).
Oltre quanto e' disposto dagli articoli precedenti, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine pubblico, di igiene, di moralita' o sicurezza pubblica la consigliano.