Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
Art. 114
Art. 115 T. U. 1926
Art. 114.
(Art. 115 T. U. 1926).
E' vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto. ((40))
E' altresi' vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi a morosi. (36)
E', inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.
I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorita' locale di pubblica sicurezza.(13)
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale le disposizioni contenute nel comma quarto del presente articolo.
Il Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale le disposizioni contenute nel comma quarto del presente articolo.
AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 novembre 1968, n. 120 (in G.U. 1ª s.s. 30/11/1968, n. 305) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 114, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente alla parte in cui vieta le corrispondenze e gli avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume".
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 novembre 1968, n. 120 (in G.U. 1ª s.s. 30/11/1968, n. 305) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 114, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente alla parte in cui vieta le corrispondenze e gli avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume".
AGGIORNAMENTO (40)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1ª s.s. 24/03/1971, n. 74) ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale:
dell'art. 114, primo comma, del medesimo testo unico, limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione"".
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1ª s.s. 24/03/1971, n. 74) ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale:
dell'art. 114, primo comma, del medesimo testo unico, limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione"".