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Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)

Art. 198

Art. 203 T. U. 1926

Art. 198.

(Art. 203 T. U. 1926).

E' vietato all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.

L'infrazione a tale divieto e' punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.