Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
Art. 10
Art. 9 T. U. 1926
Art. 10.
(Art. 9 T. U. 1926).
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.