Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. (16G00164)
Art. 9
Art. 9.
Esecuzione delle richieste
1. L'Autorita' competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste comunicandone gli esiti all'Autorita' competente richiedente.
2. L'Autorita' competente richiedente sara' immediatamente informata di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.
3. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorita' richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'Autorita' competente richiedente.
4. L'Autorita' competente richiesta puo' chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.