Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. (16G00164)
Art. 34
Art. 34.
Rapporti di servizio, protezione ed assistenza
1. Gli agenti delle Parti sottostanno, nell'ambito del loro rapporto di servizio o di lavoro, nonche' in materia disciplinare, alle rispettive normative nazionali.
2. Le Parti sono tenute a prestare agli agenti inviati dall'altra Parte nell'esercizio delle loro funzioni, la stessa protezione ed assistenza riservata ai propri agenti.