Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. (16G00164)
Art. 38
Art. 38.
Applicazione dell'Accordo
1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Autorita' competenti, nel rispetto delle loro attribuzioni, possono concludere accordi di esecuzione per definire gli aspetti amministrativi e tecnici.
2. Le Autorita' competenti, con successive comunicazioni, possono designare punti di contatto ai fini dell'attuazione pratica del presente Accordo.