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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. (16G00164)

Art. 4


Art. 4.


Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intendono per:
«centro comune», il centro di cooperazione di polizia e doganale istituito sulla base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana, relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale;
«agenti», le persone appartenenti alle amministrazioni territorialmente competenti delle due Parti, o impiegate nel centro comune, o destinate alle unita' miste operanti alla frontiera comune;
«sorveglianza», l'applicazione di tutte le disposizioni normative delle Parti, riguardanti la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e in particolare la lotta ai traffici illeciti e all'immigrazione illegale.