Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. (16G00164)
Art. 15
Art. 15.
Distacco di personale di collegamento
Le Autorita' competenti, nel rispetto della normativa nazionale e di comune intesa, possono distaccare personale con funzione di collegamento al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, soprattutto lo scambio di informazioni e l'adempimento di richieste di assistenza.