N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. (16G00164)

Art. 15


Art. 15.


Distacco di personale di collegamento

Le Autorita' competenti, nel rispetto della normativa nazionale e di comune intesa, possono distaccare personale con funzione di collegamento al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, soprattutto lo scambio di informazioni e l'adempimento di richieste di assistenza.