Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. (16G00164)
Art. 28
Art. 28.
Gestione delle informazioni
1. Per adempiere i propri compiti ai sensi del presente Accordo, il centro comune avra' cura di annotare, tramite un registro degli eventi, tutte le domande trattate dalle Parti. Soltanto gli agenti in servizio nel centro comune hanno accesso diretto a questo sistema di controllo delle pratiche.
2. Le modalita' di gestione, trattamento, conservazione e cancellazione delle informazioni presso il centro comune, saranno definite congiuntamente, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali in base alle procedure previste dal Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale.