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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. (16G00164)

Art. 3


Art. 3.


Zona di frontiera

Per esercitare determinate modalita' di cooperazione espressamente definite dal presente Accordo, la zona di frontiera e' costituita:
per la Repubblica italiana: dai territori delle Province di Aosta, di Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio e di Bolzano;
per la Confederazione Svizzera: dai territori dei Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni.