Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. (16G00164)
Art. 29
Art. 29.
Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni
e dei documenti
1. Conformemente alle proprie legislazioni nazionali, le Autorita' competenti si impegnano a garantire un livello di protezione dei dati personali che soddisfi la Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981.
2. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo siano utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti e in conformita' con le condizioni richieste dalla Parte che ha trasmesso i dati.
3. I dati personali e le informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono, conformemente alla normativa nazionale, protetti in virtu' degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.
4. L'Autorita' competente che ha trasmesso i dati assicura che essi siano precisi, completi e aggiornati, nonche' adeguati e pertinenti allo scopo per cui vengono trasmessi.
5. Le informazioni e i documenti forniti da un'Autorita' competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati a terzi, ne' essere utilizzati per finalita' diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previa approvazione espressa e scritta dell'Autorita' competente che li ha forniti.
6. A richiesta dell'Autorita' trasmittente, l'Autorita' ricevente e' tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria normativa nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure, se la raccolta o l'ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo o alle norme applicabili all'Autorita' trasmittente.
7. Quando l'Autorita' competente di una Parte giunge a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti, ai sensi del presente Accordo, dall'Autorita' competente dell'altra Parte, essa adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica.
8. Ciascuna Autorita' competente informa l'altra se giunge a conoscenza che i dati da essa trasmessi o ricevuti, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, inattendibili o destano seri dubbi.
Se viene confermato che i dati trasmessi sono imprecisi, ciascuna Autorita' adotta le misure necessarie per correggere le informazioni.