Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. (16G00164)
Art. 24
Art. 24.
Attuazione del pattugliamento misto
Le Autorita' preposte a definire le modalita' dei pattugliamenti misti sono:
per la Repubblica italiana, la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Confederazione Svizzera, il settore svizzero del centro comune.