Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. (11G0228)
Art. 9
Articolo 9
Le Parti Contraenti, sulla base della normativa vigente nei propri Stati e nel quadro del presente accordo, cooperano allo scopo di accertare il contrabbando e la violazione della normativa doganale, nonche' di prevenire il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi, munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi.
Le Parti Contraenti, sulla base della normativa vigente nei propri Stati e nel quadro del presente accordo, cooperano allo scopo di accertare il contrabbando e la violazione della normativa doganale, nonche' di prevenire il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi, munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi.