Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. (11G0228)
Art. 5
Articolo 5
L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, tutte le informazioni utili di cui dispone relative alle infrazioni contro la legislazione doganale ed in particolare che riguardino:
a) le persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
b) le merci conosciute per essere oggetto di traffico illecito;
c) i mezzi di trasporto e i container, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
d) nuovi metodi e mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.
L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, tutte le informazioni utili di cui dispone relative alle infrazioni contro la legislazione doganale ed in particolare che riguardino:
a) le persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
b) le merci conosciute per essere oggetto di traffico illecito;
c) i mezzi di trasporto e i container, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
d) nuovi metodi e mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.