N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. (11G0228)

Art. 2

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformita' alle disposizioni stabilite nel presente accordo:

a) al fine di assicurarne la corretta applicazione della legislazione doganale;
b) al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale;
c) nei casi che riguardano la consegna e la notifica di decisioni amministrative e di documenti relativi all'applicazione della legislazione doganale.

2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita in conformita' alla legislazione vigente nel territorio dello Stato della Parte Contraente adita e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui l'Amministrazione doganale adita dispone.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente, che la eseguira' sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge, ovvero consigliera' all'Amministrazione doganale richiedente la corretta procedura da seguire in merito a tale richiesta.
5. Il presente Accordo non copre l'assistenza giudiziaria in materia penale.