Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. (11G0228)
Art. 2
Articolo 2
1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformita' alle disposizioni stabilite nel presente accordo:
a) al fine di assicurarne la corretta applicazione della legislazione doganale;
b) al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale;
c) nei casi che riguardano la consegna e la notifica di decisioni amministrative e di documenti relativi all'applicazione della legislazione doganale.
2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita in conformita' alla legislazione vigente nel territorio dello Stato della Parte Contraente adita e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui l'Amministrazione doganale adita dispone.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente, che la eseguira' sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge, ovvero consigliera' all'Amministrazione doganale richiedente la corretta procedura da seguire in merito a tale richiesta.
5. Il presente Accordo non copre l'assistenza giudiziaria in materia penale.
1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformita' alle disposizioni stabilite nel presente accordo:
a) al fine di assicurarne la corretta applicazione della legislazione doganale;
b) al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale;
c) nei casi che riguardano la consegna e la notifica di decisioni amministrative e di documenti relativi all'applicazione della legislazione doganale.
2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita in conformita' alla legislazione vigente nel territorio dello Stato della Parte Contraente adita e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui l'Amministrazione doganale adita dispone.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente, che la eseguira' sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge, ovvero consigliera' all'Amministrazione doganale richiedente la corretta procedura da seguire in merito a tale richiesta.
5. Il presente Accordo non copre l'assistenza giudiziaria in materia penale.