N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. (11G0228)

Art. 4

Articolo 4

Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:

a) le merci importate nel territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
b) le merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;
c) le merci alle quali si conferisce un trattamento favorevole all'atto dell'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente importate dallo Stato dell'altra Parte Contraente; resta inteso che si forniranno altresi' informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci;
d) il transito delle merci attraverso il territorio dello Stato di una Parte Contraente sia avvenuto legalmente.