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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. (11G0228)

Art. 3

Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possano essere utili ad assicurare l'esatta:

a) riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse e tributi applicati dalle Amministrazioni doganali e, in particolare, si forniscono reciprocamente le informazioni utili alla determinazione del valore doganale delle merci e a stabilirne la classificazione tariffaria;
b) applicazione delle misure di divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione;
c) applicazione delle norme nazionali in materia di origine non coperte da altri accordi conclusi da una delle Parti Contraenti o da entrambe;

e che possano fornire chiarimenti in merito a quanto segue:

a) il traffico illecito di armi, munizioni, materiale nucleare ed esplosivo, nonche' le altre sostanze che rappresentano un pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
b) il traffico di opere d'arte di significativo valore storico, culturale o archeologico;
c) il traffico di merci soggette ad aliquote di dazi o imposte doganali elevate;
d) le informazioni statistiche relative alle attivita' doganali.

2. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone delle informazioni richieste, le cerchera' con tutti i mezzi a sua disposizione, in conformita' alla legislazione in vigore nel territorio del proprio Stato.
3. L'Amministrazione doganale adita cerca le informazioni come se agisse per se stessa.