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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. (11G0228)

Art. 19

Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti rinunciano a chiedere il rimborso dei' costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti e traduttori che non siano funzionari governativi.
2. Qualora, per dar seguito ad una richiesta, debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano, di concerto, le condizioni per soddisfare tale richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di queste spese.