Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. (11G0228)
Art. 19
Articolo 19
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti rinunciano a chiedere il rimborso dei' costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti e traduttori che non siano funzionari governativi.
2. Qualora, per dar seguito ad una richiesta, debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano, di concerto, le condizioni per soddisfare tale richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di queste spese.
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti rinunciano a chiedere il rimborso dei' costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti e traduttori che non siano funzionari governativi.
2. Qualora, per dar seguito ad una richiesta, debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano, di concerto, le condizioni per soddisfare tale richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di queste spese.