Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. (11G0228)
Art. 12
Articolo 12
1. Le Amministrazioni doganali possono, di comune accordo e nel rispetto delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale, ricorrere allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative alle merci di cui al paragrafo 6 e 7 dell'Articolo 1 del presente Accordo allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.
2. Le decisioni di ricorrere all'uso della consegna controllata sono prese sempre caso per caso.
1. Le Amministrazioni doganali possono, di comune accordo e nel rispetto delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale, ricorrere allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative alle merci di cui al paragrafo 6 e 7 dell'Articolo 1 del presente Accordo allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.
2. Le decisioni di ricorrere all'uso della consegna controllata sono prese sempre caso per caso.