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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. (11G0228)

Art. 12

Articolo 12

1. Le Amministrazioni doganali possono, di comune accordo e nel rispetto delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale, ricorrere allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative alle merci di cui al paragrafo 6 e 7 dell'Articolo 1 del presente Accordo allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.
2. Le decisioni di ricorrere all'uso della consegna controllata sono prese sempre caso per caso.