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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. (11G0228)

Art. 11

Articolo 11

L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, nell'ambito della propria competenza e dei propri mezzi, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, esercita una sorveglianza:

a) sulla circolazione, in particolare in entrata nel e in uscita dal proprio territorio, di persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
b) su ogni mezzo di trasporto e container conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
c) sulla circolazione di merci segnalate o sospettate dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio del proprio Stato.