Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. (11G0228)
Art. 7
Articolo 7
1. I documenti previsti dal presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutte le informazioni relative all'interpretazione o all'impiego del materiale devono essere fornite nello stesso tempo. L'utilizzo, le conseguenze legali e la forza dimostrativa delle informazioni computerizzate devono essere determinati in conformita' alle norme nazionali.
2. L'Amministrazione doganale adita fornisce, su richiesta, all'Amministrazione doganale richiedente, corrispondenti documenti relativi all'informazione computerizzata precedentemente trasmessa.
1. I documenti previsti dal presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutte le informazioni relative all'interpretazione o all'impiego del materiale devono essere fornite nello stesso tempo. L'utilizzo, le conseguenze legali e la forza dimostrativa delle informazioni computerizzate devono essere determinati in conformita' alle norme nazionali.
2. L'Amministrazione doganale adita fornisce, su richiesta, all'Amministrazione doganale richiedente, corrispondenti documenti relativi all'informazione computerizzata precedentemente trasmessa.