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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. (11G0228)

Art. 7

Articolo 7

1. I documenti previsti dal presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutte le informazioni relative all'interpretazione o all'impiego del materiale devono essere fornite nello stesso tempo. L'utilizzo, le conseguenze legali e la forza dimostrativa delle informazioni computerizzate devono essere determinati in conformita' alle norme nazionali.
2. L'Amministrazione doganale adita fornisce, su richiesta, all'Amministrazione doganale richiedente, corrispondenti documenti relativi all'informazione computerizzata precedentemente trasmessa.