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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. (11G0228)

Art. 6

Articolo 6

1. L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, rapporti, prove o copie conformi di documenti, fornendo tutte le informazioni disponibili sull'attivita' rilevata o progettata, che costituisce o sembra costituire una infrazione alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente.
2. I file e i documenti in originale sono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti. Gli originali che sono stati trasmessi devono essere restituiti, senza indugio, non appena la ragione per la quale essi sono stati forniti all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente cessi di esistere.