N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.

Art. 8

ARTICOLO 8
Costruzione navale

1. Le Parti convengono di collaborare nel settore della costruzione navale onde creare un mercato equo e concorrenziale e prendono atto del grave squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda nonche' della tendenza del mercato all'origine della crisi dell'industria cantieristica mondiale. Per questi motivi, le Parti evitano di prendere misure o iniziative a favore della loro industria cantieristica tali da falsare la concorrenza o da consentire alla loro industria cantieristica di eludere difficolta' future, in base all'accordo OCSE sulla costruzione navale.

2. Le Parti convengono di avviare, su richiesta di una di esse, consultazioni sull'applicazione dell'accordo OCSE in materia di costruzione navale, nonche' di scambiare informazioni sullo sviluppo del mercato mondiale delle navi e della costruzione navale o su altri problemi relativi a questo settore.

I rappresentanti dell'industria cantieristica possono essere invitati, previo accordo tra le Parti, ad assistere alle consultazioni in veste di osservatori.