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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.

Allegato

ALLEGATO

Convenzioni sulla proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
di cui all'articolo 9

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);

- Convenzione internazionale relative alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato e modificato nel 1979 e nel 1984);

- Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

- Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);

- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);

- Trattato di Budapest sul riconoscimento Internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);

- Convenzione internazionale per le protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (atto di Ginevra del 1991).

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

Ciascuna Parte autorizza la presenza commerciale di societa' di navigazione dell'altra Parte sul suo territorio applicando, per lo stabilimento e l'attivita' di dette societa', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle consociate e alle filiali di societa' di paesi terzi.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

Le Parti convengono che, a norma dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro le concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know how.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 23

Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti", di cui all'articolo 23, si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

a) in una denuncia dell'accordo non sancita delle norme generali del diritto internazionale o

b) nell'inosservanza dell'elemento fondamentale dell'accordo di cui all'articolo 1.

Le Parti convengono che per "misure del caso" di cui all'articolo 23 si intendono le misure adottate a norma del diritto internazionale.


Parte di provvedimento in formato grafico




DICHIARAZIONI UNILATERALI

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

La Comunita' europea e' preoccupata per i problemi, cui attribuisce grande importanza, gia' esistenti o che potrebbero sorgere a causa dell'attuale tendenza a moltiplicare gli stabilimenti di costruzione navale sul mercato mondiale.

A tale proposito, essa ricorda i termini della dichiarazione fatta a Parigi il 21 dicembre 1994 in occasione dei negoziati per l'accordo OCSE sulla costruzione navale, che su questo punto rimangono del tutto validi.

La Comunita' europea invita la Repubblica di Corea a collaborare con la Comunita' stessa e con gli altri firmatari dell'accordo OCSE sulla costruzione navale per ridurre, con mezzi appropriati, il grave squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda sul mercato cantieristico mondiale.

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI COREA RELATIVA ALL'ARTICOLO 7,
PARAGRAFO 2

Riferendosi alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) «Trasporti marittimi), la Repubblica di Corea dichiara che autorizzera' l'introduzione delle clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con determinati paesi terzi sul commercio di merci secche e liquide alla rinfusa solo in circostanze eccezionali, quando questo sia l'unico modo per le societa' di navigazione coreane di effettuare scambi commerciali verso e dai paesi terzi in questione.

DI CHIARAZIONE INTERPRETATIVA

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI COREA RELATIVA ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

La frase legge sulla tutela delle indicazioni geografiche che, secondo le sue procedure legislative, entrera' in vigore entro il 1º luglio 1998, va interpretata nel senso che la Repubblica di Corea adottera' entro il 1º luglio 1998 tutte le misure giuridicamente vincolanti necessarie per soddisfare le disposizioni relative alla tutela delle indicazioni geografiche a norma dell'accordo OMC/TRIPS.