Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.
Art. 6
ARTICOLO 6
Agricoltura e pesca
1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione dell'agricoltura e della pesca, comprese l'orticoltura e la maricoltura. Dopo aver discusso delle rispettive politiche in materia di agricoltura e di pesca, le Parti studieranno:
a) le possibilita' di incrementare gli scambi di prodotti agricoli e della pesca;
b) l'impano sul commercio delle misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali;
c) il collegamento tra agricoltura e ambiente rurale;
d) la ricerca in materia di agricoltura e di pesca, comprese l'orticoltura e la maricoltura.
2. Se del caso, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai prodotti e ai servizi dell'industria agroalimentare.
3. Le Parti si impegnano a conformarsi all'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie e accettano di avviare consultazioni, su richiesta di una di esse, per discutere delle proposte dell'altra Parte in merito all'applicazione e all'armonizzazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, tenendo conto delle norme concordate dalle altre organizzazioni internazionali quali l'UIE, l'IPPC e il Codex Alimentarius.
Agricoltura e pesca
1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione dell'agricoltura e della pesca, comprese l'orticoltura e la maricoltura. Dopo aver discusso delle rispettive politiche in materia di agricoltura e di pesca, le Parti studieranno:
a) le possibilita' di incrementare gli scambi di prodotti agricoli e della pesca;
b) l'impano sul commercio delle misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali;
c) il collegamento tra agricoltura e ambiente rurale;
d) la ricerca in materia di agricoltura e di pesca, comprese l'orticoltura e la maricoltura.
2. Se del caso, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai prodotti e ai servizi dell'industria agroalimentare.
3. Le Parti si impegnano a conformarsi all'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie e accettano di avviare consultazioni, su richiesta di una di esse, per discutere delle proposte dell'altra Parte in merito all'applicazione e all'armonizzazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, tenendo conto delle norme concordate dalle altre organizzazioni internazionali quali l'UIE, l'IPPC e il Codex Alimentarius.