Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.
Art. 16
ARTICOLO 16
Energia
Le Parti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e sono disposte a rafforzare la cooperazione in materia nell'ambio delle rispettive competenze. Tale cooperazione si prefigge di:
- attenersi ai principi dell'economia di mercato al momento di fissare i prezzi ai consumo;
- diversificare le fonti energetiche:
- sviluppare le energie nuove e rinnovabili;
- razionalizzare l'uso dell'energia, promuovendo soprattutto la gestione della domanda;
- ottimizzare le condizioni per il trasferimento tecnologico ai fini di un uso razionale dell'energia.
Per conseguire questi obiettivi, le Parti decidono di effettuare studi e ricerche congiunti e di mettere in contatto i responsabili della pianificazione energetica.
Energia
Le Parti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e sono disposte a rafforzare la cooperazione in materia nell'ambio delle rispettive competenze. Tale cooperazione si prefigge di:
- attenersi ai principi dell'economia di mercato al momento di fissare i prezzi ai consumo;
- diversificare le fonti energetiche:
- sviluppare le energie nuove e rinnovabili;
- razionalizzare l'uso dell'energia, promuovendo soprattutto la gestione della domanda;
- ottimizzare le condizioni per il trasferimento tecnologico ai fini di un uso razionale dell'energia.
Per conseguire questi obiettivi, le Parti decidono di effettuare studi e ricerche congiunti e di mettere in contatto i responsabili della pianificazione energetica.