Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.
Art. 14
ARTICOLO 14
Cooperazione in materia di scienza e tecnologia
1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologia tenendo conto del reciproco interesse e degli obiettivi delle loro politiche scientifiche. A tal fine, esse cercano di favorire in particolare:
- gli scambi di informazioni e di know-how nei settori della scienza e della tecnologia;
- il dialogo sull'elaborazione e sull'attuazione delle rispettive politiche di ricerca e sviluppo tecnologico;
- la cooperazione nel campo della tecnologia dell'informazione, nonche' delle tecnologie e dell'industria da cui dipende l'interoperativita' con la societa' mondiale dell'informazione;
- la cooperazione in materia di energia e di tutela ambientale;
- la cooperazione nei settori scientifici e tecnologici di comune interesse.
2. Per conseguire gli obiettivi delle rispettive politiche, le Parti cercano, in particolare, di:
- scambiare informazioni sui progetti di ricerca in materia di energia, tutela dell'ambiente, telecomunicazioni e tecnologia dell'informazione, nonche' sull'industria delle tecnologie dell'informazione;
- perfezionare, con mezzi appropriati, la formazione degli scienziati;
- favorire i trasferimenti di tecnologia in modo reciprocamente vantaggioso;
- organizzare seminati congiunti tra scienziati di alto livello di entrambe le Parti;
- incoraggiare i ricercatori di entrambe le Parti a svolgere attivita' di ricerca congiunta nei settori di reciproco interesse.
3. Le Parti convengono che la cooperazione e tutte le azioni comuni in materia di scienza e tecnologia si svolgano su basi di reciprocita'.
Le Parti convengono di tutelare efficacemente le informazioni e la proprieta' intellettuale risultanti dalla cooperazione contro eventuali abusi o usi non autorizzati da parte di persone che non siano i legittimi proprietari.
Qualora un'istituzione, un organismo o un'impresa di una delle Parti partecipi a programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico dell'altra Parte, ad esempio quelli avviati nell'ambito del programma quadro generale della Comunita' europea, questa partecipazione, nonche' la divulgazione e la messa a frutto delle nozioni acquisite, avvengono secondo le regole generali stabilite dall'altra Parte.
4. Le Parti si consultano per stabilire le priorita' della cooperazione. Fatto salvo il paragrafo precedente, si incoraggia la partecipazione delle istituzioni, degli organismi e delle imprese del settore privato alle attivita' di cooperazione e ai progetti di ricerca specifici di interesse comune.
Cooperazione in materia di scienza e tecnologia
1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologia tenendo conto del reciproco interesse e degli obiettivi delle loro politiche scientifiche. A tal fine, esse cercano di favorire in particolare:
- gli scambi di informazioni e di know-how nei settori della scienza e della tecnologia;
- il dialogo sull'elaborazione e sull'attuazione delle rispettive politiche di ricerca e sviluppo tecnologico;
- la cooperazione nel campo della tecnologia dell'informazione, nonche' delle tecnologie e dell'industria da cui dipende l'interoperativita' con la societa' mondiale dell'informazione;
- la cooperazione in materia di energia e di tutela ambientale;
- la cooperazione nei settori scientifici e tecnologici di comune interesse.
2. Per conseguire gli obiettivi delle rispettive politiche, le Parti cercano, in particolare, di:
- scambiare informazioni sui progetti di ricerca in materia di energia, tutela dell'ambiente, telecomunicazioni e tecnologia dell'informazione, nonche' sull'industria delle tecnologie dell'informazione;
- perfezionare, con mezzi appropriati, la formazione degli scienziati;
- favorire i trasferimenti di tecnologia in modo reciprocamente vantaggioso;
- organizzare seminati congiunti tra scienziati di alto livello di entrambe le Parti;
- incoraggiare i ricercatori di entrambe le Parti a svolgere attivita' di ricerca congiunta nei settori di reciproco interesse.
3. Le Parti convengono che la cooperazione e tutte le azioni comuni in materia di scienza e tecnologia si svolgano su basi di reciprocita'.
Le Parti convengono di tutelare efficacemente le informazioni e la proprieta' intellettuale risultanti dalla cooperazione contro eventuali abusi o usi non autorizzati da parte di persone che non siano i legittimi proprietari.
Qualora un'istituzione, un organismo o un'impresa di una delle Parti partecipi a programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico dell'altra Parte, ad esempio quelli avviati nell'ambito del programma quadro generale della Comunita' europea, questa partecipazione, nonche' la divulgazione e la messa a frutto delle nozioni acquisite, avvengono secondo le regole generali stabilite dall'altra Parte.
4. Le Parti si consultano per stabilire le priorita' della cooperazione. Fatto salvo il paragrafo precedente, si incoraggia la partecipazione delle istituzioni, degli organismi e delle imprese del settore privato alle attivita' di cooperazione e ai progetti di ricerca specifici di interesse comune.