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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.

Art. 5

ARTICOLO 5
Cooperazione commerciale

1. Le Parti si impegnano a favorire il piu' possibile, con reciproco vantaggio, lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali.

Le Parti si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato. Esse garantiranno l'applicazione di dazi doganali secondo il principio della nazione piu' favorita tenendo conto di vari elementi, tra cui la situazione del mercato interno di una Parte e gli interessi dell'altra Parte in materia di esportazione. Esse si impegnano a collaborare per eliminare gli ostacoli al commercio, in particolare mediante l'abolizione tempestiva degli ostacoli non tariffari e l'adozione di misure volte a migliorare la trasparenza, tenendo conto anche dei lavori svolti dalle organizzazioni internazionali competenti.

2. Le Parti attuano una politica intesa a:

a) cooperare, a livello multilaterale e bilaterale, riguardo alle questioni connesse allo sviluppo degli scambi che interessano entrambe, comprese le future procedure dell'OMC. A tal fine, esse collaborano a livello internazionale e bilaterale onde risolvere i problemi commerciali di comune interesse;

b) promuovere gli scambi di informazioni tra operatori economici e la cooperazione industriale fra le imprese onde diversificare e incrementare i flussi commerciali esistenti;

c) studiare e raccomandare misure di promozione commerciale atte a favorire lo sviluppo degli scambi;

d) agevolare la cooperazione tra le autorita' doganali competenti della Comunita' europea, dei suoi Stati membri e della Corea;

e) migliorare l'accesso al mercato per i prodotti dell'industria, dell'agricoltura e della pesca;

f) migliorare l'accesso al mercato per i servizi, ad esempio nei settori delle finanze e delle telecomunicazioni;

g) intensificare la cooperazione in materia di norme e regolamenti tecnici;

h) tutelare in modo efficace la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale;

i) organizzare visite per il commercio e gli investimenti;

j) organizzare fiere commerciali generali o per un unico settore industriale.

3. Le parti favoriscono una concorrenza leale a livello di attivita' economiche mediante una piena applicazione delle loro leggi e normative in materia.

4. In base agli obblighi dall'accordo OMC sulle commesse governative, le Parti garantiscono una partecipazione agli appalti su base non discriminatoria e reciproca.

Esse proseguiranno i colloqui volti ad una maggiore apertura dei rispettivi mercati delle forniture in altri settori, quali le telecomunicazioni.