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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.

Art. 1

ACCORDO QUADRO DI COMMERCIO E DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRO

IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati Stati membri",

LA COMUNITA' EUROPEA,

da una parte,

E LA REPUBBLICA DI COREA,
dall'altra,

CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia tra la Repubblica di Corea, la Comunita' europea e i suoi Stati membri;

RIBADENDO l'impegno delle Parti al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo;

CONFERMANDO il loro desiderio di instaurare un dialogo politico regolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea in base ai valori e alle aspirazioni comuni;

RICONOSCENDO che l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT» ha contribuito in misura considerevole a promuovere il commercio internazionale in generale e il commercio bilaterale in particolare, e che sia la Repubblica di Corea che la Comunita' europee si sono impegnate ad applicare i principi del libero scambio e dell'economia di mercato alla base di tale accordo:

RIBADENDO che la Repubblica di Corea, la Comunita' europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare pienamente gli impegni assunti con la ratifica dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

TENENDO PRESENTE la necessita di contribuire alla piena applicazione dei risultati dell'Uruguay Round del GATT e di applicare tutte le norme che disciplinano il commercio internazionale in modo trasparente e non discriminatorio;

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione nonche' le comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parita', non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi;

DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli alla crescita sostenibile e alla diversificazione degli scambi nonche' alla cooperazione economica in vari settori di reciproco interesse;

RITENENDO che alle Parti convenga istituzionalizzare le loro relazioni e avviare una cooperazione economica onde favorire ulteriormente lo sviluppo del commercio e degli investimenti;

CONSAPEVOLI dell'importanza di agevolare la partecipazione alla cooperazione dei singoli e degli organismi direttamente interessati, in particolare gli operatori economici e gli enti che li rappresentano,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL REGNO DEL BELGIO:

Erik DERYCKE,
Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DI DANIMARCA:

Niels HELVEG PETERSEN,
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Werner HOYER,
Ministro aggiunto ("Steatsminister") per gli Affari esteri,

LA REPUBBLICA ELLENICA:

Georgios PAPANDREOU,
Ministro aggiunto per gli Affari esteri,

IL REGNO DI SPAGNA:

Abel MATUTES,
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FRANCESE:

Michel BARNIER,
Ministro delegato presso il Ministro degli Affari esteri, incaricato degli Affari europei,

L'IRLANDA:

Gay MITCHELL,
Ministro aggiunto per gli Affari europei, presso il Gabinetto del Primo Ministro,

LA REPUBBLICA ITALIANA:

Lamberto DINI,
Ministro degli Affari esteri,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO:

Jacques F. POOS,
Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DEI PAESI BASSI:

Hans VAN MIERLO,
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

Wolfgang SCHÜSSEL,
Ministro federale degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE:

Jaime GAMA,
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

Tarja HALONEN,
Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DI SVEZIA:

Lena HJELM-WALLEN,
Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

David DAVIS,
Ministro aggiunto per gli Affari esteri e del Commonwealth,

LA COMUNITA' EUROPEA:

Dick SPRING,
Ministro degli Affari esteri (Irlanda), Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea,

Sir Leon BRITTAN,
Vicepresidente della Commissione delle Comunita' europee,

LA REPUBBLICA DI COREA:

Ro-Myung GONG,
Ministro degli Affari esteri,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Fondamenti della cooperazione

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, definiti nella Dichiarazione universale sui diretti dell'uomo, e' alla base delle politiche interna ed internazionale delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.