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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.

Art. 19

ARTICOLO 19
Commissione mista

1. A norma del presente accordo, le Parti istituiscono una commissione mista composta da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e della Repubblica di Corea, dall'altra. La commissione si consulta onde agevolare l'attuazione del presente accordo e il conseguimento dei suoi obiettivi generali.

2. La commissione mista ha il compito di:

- garantire il corretto funzionamento dell'accordo;

- studiare lo sviluppo del commercio e della cooperazione tra le Parti;

- cercare metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori contemplati dall'accordo;

- cercare il modo di sviluppare e diversificare il commercio;

- scambiare opinioni e formulare suggerimenti sulle questioni di reciproco interesse inerenti agli scambi e sulla cooperazione, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle;

- formulare adeguate raccomandazioni per promuovere l'espansione del commercio e la cooperazione, tenendo conto della necessita' di coordinare le misure proposte.

3. La commissione mista si riunira' di norma una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Seoul. Su richiesta di una delle Parti, vengono indette riunioni straordinarie. La commissione mista e' presieduta, a turno, da ciascuna delle Parti.

4. La commissione mista puo' creare sottocomitati specializzati incaricati di assisterla nello svolgimento dei suoi compiti. I sottocomitati presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita' in ciascuna delle riunioni della commissione mista.