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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.

Art. 7

ARTICOLO 7
Trasporti marittimi

1. Le Parti si Impegnano ad adoperarsi per conseguire l'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale e in condizioni di concorrenza leale, in base alle disposizioni del presente articolo.

a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti del Codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea applicabile a una delle Parti contraenti del presente accordo.
Le navi non conferenziata possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoche' si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

b) Le Parti ribadiscono l'impegno a creare un contesto di libera e leale concorrenze per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa. In considerazione di tale impegno, la Repubblica di Corea prende le disposizioni necessarie per abolire gradualmente, durante un periodo transitorio che terminera' il 31 dicembre 1998, il sistema di prenotazione dei carichi alla rinfusa per le navi battenti bandiera coreana.

2. Per conseguire l'obiettivo del paragrafo 1, le Parti:

a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa e per il traffico di linea, salvo circostanze eccezionali in cui cio' sia necessario per offrire alle societa' di navigazione di una Parte del presente accordo l'effettiva possibilita' di operare nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;

b) evitano di introdurre, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le misure amministrative, tecniche e legislative che potrebbero introdurre discriminazioni tra i loro cittadini e le loro societa' e quelli dell'altra Parte rispetto alla fornitura di servizi nel trasporto marittimo Internazionale;

c) concedono alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altre Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle loro navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3. Ai fini del presente articolo, l'accesso al mercato marittimo internazionale comprende, tra l'altro, il diritto per i vettori marittimi internazionali di ciascuna Parte di organizzare servizi di trasporto "porta a porta" comprendenti una tratta marittima e di trattare direttamente, a tale scopo, con i fornitori locali di modi di trasporto diversi da quello marittimo sul territorio dell'altra Parte, fatte salve le restrizioni applicabili in materia di nazionalita' riguardanti il trasporto di merci e passeggeri con suddetti altri modi di trasporto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle compagnie della Comunita' europea e della Corea, nonche' alle societa' di navigazione stabilite al di fuori della Comunita' europea e della Repubblica di Corea e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Corea, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro o nella Repubblica di Corea secondo le rispettive legislazioni. 5. Se del caso, si concluderanno accordi specifici per le attivita' delle compagnie di navigazione nella Comunita' europea e nella Repubblica di Corea.