Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.
Art. 10
ARTICOLO 10
Regolamenti tecnici norme e valutazione della conformita'
1. Fatti salvi i loro obblighi internazionali, le Parti promuovono, nell'ambito delle rispettive responsabilita' e secondo le rispettive legislazioni, l'uso delle norme e dei sistemi di valutazione della conformita' riconosciuti a livello internazionale.
A tal fine, si privilegieranno:
a) gli scambi di informazioni e di esperti tecnici in materia di standardizzazione, accreditamento, metrologia e certificazione nonche', se del caso, la ricerca congiunta;
b) le promozione dell'interscambio e i contatti tra organismi e istituzioni competenti;
c) le consultazioni settoriali;
d) la cooperazione per le gestione della qualita';
e) il rafforzamento della cooperazione in materia di normative tecniche, in particolare mediante la conclusione di un accordo per il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformita', onde agevolare il commercio ed evitare perturbazioni tali da ostacolarne lo sviluppo;
f) la partecipazione e la cooperazione nel quadro degli accordi internazionali pertinenti al fine di promuovere l'adozione di norme standardizzate.
2. Le Parti si accertano che le attivita' riguardanti le norme e la valutazione delle conformita' non costituiscano inutili ostacoli a commercio.
Regolamenti tecnici norme e valutazione della conformita'
1. Fatti salvi i loro obblighi internazionali, le Parti promuovono, nell'ambito delle rispettive responsabilita' e secondo le rispettive legislazioni, l'uso delle norme e dei sistemi di valutazione della conformita' riconosciuti a livello internazionale.
A tal fine, si privilegieranno:
a) gli scambi di informazioni e di esperti tecnici in materia di standardizzazione, accreditamento, metrologia e certificazione nonche', se del caso, la ricerca congiunta;
b) le promozione dell'interscambio e i contatti tra organismi e istituzioni competenti;
c) le consultazioni settoriali;
d) la cooperazione per le gestione della qualita';
e) il rafforzamento della cooperazione in materia di normative tecniche, in particolare mediante la conclusione di un accordo per il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformita', onde agevolare il commercio ed evitare perturbazioni tali da ostacolarne lo sviluppo;
f) la partecipazione e la cooperazione nel quadro degli accordi internazionali pertinenti al fine di promuovere l'adozione di norme standardizzate.
2. Le Parti si accertano che le attivita' riguardanti le norme e la valutazione delle conformita' non costituiscano inutili ostacoli a commercio.