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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.

Art. 9

ARTICOLO 9 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI
1. Le controversie che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte in merito agli investimenti, ivi comprese quelle sull'ammontare del risarcimento, saranno, per quanto possibile, risolte in via amichevole.
2. Laddove l'investitore ed un'entita' di una Parte Contraente abbiano stipulato un Accordo sugli investimenti, verra' applicata la procedura prevista da tale Accordo.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua volta, sottoporle:
a) ai tribunali della Parte Contraente competenti per territorio;
b) al "Centro Internazionale per la composizione delle
controversie relative ad investimenti" per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito;
c) ad un tribunale arbitrale "ad hoc", in conformita' con il
Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), alle cui decisioni la Parte Contraente ospitante accetta di sottoporsi.
4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario in corso, finche' le relative procedure non siano state concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale arbitrale o alla sentenza del Tribunale ordinario adito, entro i termini di adempimento prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alle norme di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.