N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.

Art. 7

ARTICOLO 7 - SURROGA
Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia autorizzata abbia concesso una garanzia contro rischi non-commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore in base alla garanzia concessa, quest'ultima Parte riconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento di pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua agenzia autorizzata in virtu' di tale cessione, verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.