Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Accordo
Art. 1
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Peru', qui di seguito denominati Parti Contraenti,
desiderosi di creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente
e,
consapevoli che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti,
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo:
1. Per "investimenti" si intende ogni bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte, in conformita' alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento.
Fatta salva la portata generale di quanto sopra, il termine "investimenti" indica in particolare, ma non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni diritto di proprieta' in rem, compresi i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimenti;
b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli dello Stato e pubblici in genere, ai sensi della legislazione nazionale di ciascuna Parte Contraente;
c) crediti finanziari, o qualsiasi altro diritto per il servizio avente valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili da capitale;
d) diritti d'autore, marchi commerciali registrati, brevetti, de- signs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know how, segreti industriali, nomi commerciali e avviamento;
e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle vigenti disposizioni in merito all'esercizio di attivita' economiche, ivi compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;
f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario.
Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non comporta un cambiamento della sua natura.
2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le succursali, filiali ed affil- iate estere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche.
3. Per "persona fisica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalita' di tale Parte, in conformita' alle leggi in essa vigenti.
4. Per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita' che abbia sede nel territorio di una di esse e sia da quest'ultima riconosciuta, come ad esempio istituzioni pubbliche o private, societa' di capitali, societa' di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno.
5. Per "redditi" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, utili o interessi, utili da interessi, utili da capitale, dividenti, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici ed ogni altra forma di pagamento, come ad esempio a mezzo di materie prime, prodotti agricoli, bestiame e prodotti industriali.
6. Il presente Accordo si applica sul territorio di ciascuna Parte Contraente e nelle acque territoriali di ciascuna Parte Contraente, fino ad un limite di duecento miglia marine.
7. Per "accordo sugli investimenti" si intende un accordo tra una Parte (o sue Agenzie) ed un investitore dell'altra Parte, che abbia per oggetto un investimento.
8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o quanto quello della nazione piu' favorita.
9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto ad avere la possibilita' di effettuare un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente.
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Peru', qui di seguito denominati Parti Contraenti,
desiderosi di creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente
e,
consapevoli che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti,
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo:
1. Per "investimenti" si intende ogni bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte, in conformita' alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento.
Fatta salva la portata generale di quanto sopra, il termine "investimenti" indica in particolare, ma non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni diritto di proprieta' in rem, compresi i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimenti;
b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli dello Stato e pubblici in genere, ai sensi della legislazione nazionale di ciascuna Parte Contraente;
c) crediti finanziari, o qualsiasi altro diritto per il servizio avente valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili da capitale;
d) diritti d'autore, marchi commerciali registrati, brevetti, de- signs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know how, segreti industriali, nomi commerciali e avviamento;
e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle vigenti disposizioni in merito all'esercizio di attivita' economiche, ivi compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;
f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario.
Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non comporta un cambiamento della sua natura.
2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le succursali, filiali ed affil- iate estere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche.
3. Per "persona fisica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalita' di tale Parte, in conformita' alle leggi in essa vigenti.
4. Per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita' che abbia sede nel territorio di una di esse e sia da quest'ultima riconosciuta, come ad esempio istituzioni pubbliche o private, societa' di capitali, societa' di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno.
5. Per "redditi" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, utili o interessi, utili da interessi, utili da capitale, dividenti, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici ed ogni altra forma di pagamento, come ad esempio a mezzo di materie prime, prodotti agricoli, bestiame e prodotti industriali.
6. Il presente Accordo si applica sul territorio di ciascuna Parte Contraente e nelle acque territoriali di ciascuna Parte Contraente, fino ad un limite di duecento miglia marine.
7. Per "accordo sugli investimenti" si intende un accordo tra una Parte (o sue Agenzie) ed un investitore dell'altra Parte, che abbia per oggetto un investimento.
8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o quanto quello della nazione piu' favorita.
9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto ad avere la possibilita' di effettuare un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Art. 2
ARTICOLO 2 - PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.
2. Fatte salve le eccezioni previste al punto 2 del Protocollo, gli investitori di una Parte Contraente avranno il diritto di accesso alle attivita' di investimento sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle previste all'art. 3.1.
3. Entrambe le Parti Contraenti dovranno sempre garantire un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte. Entrambe le Parti Contraenti dovranno garantire che la gestione, il trattamento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche le societa' e le imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie.
4. Ciascuna Parte Contraente dovra' mantenere sul proprio territorio un quadro giuridico idoneo a garantire agli investitori la continuita' di trattamento giuridico, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore.
1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.
2. Fatte salve le eccezioni previste al punto 2 del Protocollo, gli investitori di una Parte Contraente avranno il diritto di accesso alle attivita' di investimento sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle previste all'art. 3.1.
3. Entrambe le Parti Contraenti dovranno sempre garantire un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte. Entrambe le Parti Contraenti dovranno garantire che la gestione, il trattamento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche le societa' e le imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie.
4. Ciascuna Parte Contraente dovra' mantenere sul proprio territorio un quadro giuridico idoneo a garantire agli investitori la continuita' di trattamento giuridico, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore.
Art. 3
ARTICOLO 3 - TRATTAMENTO NAZIONALE E
CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA
1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, dovranno accordare agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' alle attivita' a questi associate ed agli utili che ne derivino, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti effettuati dai propri investitori o investitori di Stati terzi, nonche' alle attivita' a questi associate ed agli utili che ne derivino.
2. Laddove dalla legislazione di una delle Parti Contraenti risultasse un quadro normativo in base al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori dell'altra Parte sara' applicato agli investitori della Parte Contraente in causa anche per i rapporti in corso.
3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una delle Parti Contraenti puo' accordare ad investitori di Stati terzi in ragione della loro appartenenza ad un'Unione economica o doganale, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo Regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale, oppure ad un Accordo per evitare la doppia imposizione o per favorire gli scambi transfrontalieri.
CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA
1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, dovranno accordare agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' alle attivita' a questi associate ed agli utili che ne derivino, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti effettuati dai propri investitori o investitori di Stati terzi, nonche' alle attivita' a questi associate ed agli utili che ne derivino.
2. Laddove dalla legislazione di una delle Parti Contraenti risultasse un quadro normativo in base al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori dell'altra Parte sara' applicato agli investitori della Parte Contraente in causa anche per i rapporti in corso.
3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una delle Parti Contraenti puo' accordare ad investitori di Stati terzi in ragione della loro appartenenza ad un'Unione economica o doganale, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo Regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale, oppure ad un Accordo per evitare la doppia imposizione o per favorire gli scambi transfrontalieri.
Art. 4
ARTICOLO 4 - RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE
Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte a causa di guerre o di altre forme di conflitto armato, di stato di emergenza, di guerre civili o altri eventi analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento dovra' fornire un adeguato risarcimento per dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti per risarcimento saranno liberamente trasferibili e avranno luogo senza indebito ritardo.
Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per gli investitori dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto ad investitoti di Stati terzi.
Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte a causa di guerre o di altre forme di conflitto armato, di stato di emergenza, di guerre civili o altri eventi analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento dovra' fornire un adeguato risarcimento per dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti per risarcimento saranno liberamente trasferibili e avranno luogo senza indebito ritardo.
Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per gli investitori dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto ad investitoti di Stati terzi.
Art. 5
ARTICOLO 5 - NAZIONALIZZAZIONE, ESPROPRI E MISURE EQUIVALENTI
1. Gli investimenti cui si riferisce il presente Accordo non dovranno essere soggetti ad alcuna misura che possa limitarne, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', di possesso, di controllo o di godimento, ad eccezione di quanto specificatamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative nazionali o locali, da regolamenti o da provvedimenti disposti dalle competenti autorita'.
2. Gli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non dovranno essere "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a qualsiasi misura che abbia un effetto equivalente sul territorio dell'altra Parte Contraente, eccetto che per scopi di interesse pubblico o nazionale ed in cambio di un immediato, pieno ed effettivo risarcimento, ed a condizione che queste misure vengano prese su base non discriminatoria ed in conformita' con tutte le disposizioni e le procedure giuridiche.
3. Il giusto risarcimento sara' calcolato sulla base dei reali valori di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o espropriazione siano state annunciate o rese pubbliche. In assenza di un'intesa tra la Parte Contraente ospitante l'investimento e l'investitore durante le proce- dure di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento sara' determinato sulla base degli stessi parametri di riferimento e degli stessi tassi di cambio presi in considerazione nella documentazione concernente la costituzione dell'investimento.
Il tasso di cambio applicabile a tale risarcimento dovra' essere quello prevalente alla data immediatamente precedente il momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano annunciati o resi noti.
4. Il risarcimento sara' considerato effettivo se sara' stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investimento era stato realizzato dall'investitore straniero, nella misura in cui quella valuta e' o rimane convertibile oppure, viceversa, in ogni altra valuta accettata dall'investitore.
5. Il risarcimento verra' considerato puntuale se avverra' senza indebito ritardo.
6. Il risarcimento sara' comprensivo degli interessi calcolati al tasso LIBOR su base semestrale a partire dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento.
7. Un cittadino o un'impresa di una delle Parti Contraenti che asserisca che una parte o la totalita' dei propri investimenti sia stata espropriata avra' diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle Autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte allo scopo di determinare tutte le questioni ad esso attinenti.
8. In mancanza di un accordo tra l'investitore e l'Autorita' competente, l'ammontare del risarcimento sara' determinato secondo le procedure per la composizione delle controversie di cui all'articolo 9 del presente Accordo. I risarcimenti saranno liberamente trasferibili.
9. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche ai profitti derivanti da un investimento, nonche', in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.
10. Se, a seguito di espropriazione o misura equivalente, il bene in questione non e' stato interamente o parzialmente utilizzato a scopi pubblici, il proprietario o i suoi assegnatari hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato, sempreche' questa disposizione sia prevista dalla legislazione di entrambe le Parti Contraenti.
1. Gli investimenti cui si riferisce il presente Accordo non dovranno essere soggetti ad alcuna misura che possa limitarne, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', di possesso, di controllo o di godimento, ad eccezione di quanto specificatamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative nazionali o locali, da regolamenti o da provvedimenti disposti dalle competenti autorita'.
2. Gli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non dovranno essere "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a qualsiasi misura che abbia un effetto equivalente sul territorio dell'altra Parte Contraente, eccetto che per scopi di interesse pubblico o nazionale ed in cambio di un immediato, pieno ed effettivo risarcimento, ed a condizione che queste misure vengano prese su base non discriminatoria ed in conformita' con tutte le disposizioni e le procedure giuridiche.
3. Il giusto risarcimento sara' calcolato sulla base dei reali valori di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o espropriazione siano state annunciate o rese pubbliche. In assenza di un'intesa tra la Parte Contraente ospitante l'investimento e l'investitore durante le proce- dure di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento sara' determinato sulla base degli stessi parametri di riferimento e degli stessi tassi di cambio presi in considerazione nella documentazione concernente la costituzione dell'investimento.
Il tasso di cambio applicabile a tale risarcimento dovra' essere quello prevalente alla data immediatamente precedente il momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano annunciati o resi noti.
4. Il risarcimento sara' considerato effettivo se sara' stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investimento era stato realizzato dall'investitore straniero, nella misura in cui quella valuta e' o rimane convertibile oppure, viceversa, in ogni altra valuta accettata dall'investitore.
5. Il risarcimento verra' considerato puntuale se avverra' senza indebito ritardo.
6. Il risarcimento sara' comprensivo degli interessi calcolati al tasso LIBOR su base semestrale a partire dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento.
7. Un cittadino o un'impresa di una delle Parti Contraenti che asserisca che una parte o la totalita' dei propri investimenti sia stata espropriata avra' diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle Autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte allo scopo di determinare tutte le questioni ad esso attinenti.
8. In mancanza di un accordo tra l'investitore e l'Autorita' competente, l'ammontare del risarcimento sara' determinato secondo le procedure per la composizione delle controversie di cui all'articolo 9 del presente Accordo. I risarcimenti saranno liberamente trasferibili.
9. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche ai profitti derivanti da un investimento, nonche', in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.
10. Se, a seguito di espropriazione o misura equivalente, il bene in questione non e' stato interamente o parzialmente utilizzato a scopi pubblici, il proprietario o i suoi assegnatari hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato, sempreche' questa disposizione sia prevista dalla legislazione di entrambe le Parti Contraenti.
Art. 6
ARTICOLO 6 - RIMPATRIO DEI CAPITALI, PROFITTI E REDDITI
1. Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo ed in ogni valuta convertibile, di:
a) capitali e quote aggiuntive di capitali, ivi compresi i
redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
b) redditi netti, dividenti, royalties, compensi per assistenza e
servizi tecnici, interessi ed ogni altro tipo di utile;
c) somme derivanti dalla vendita totale o parziale, o dalla
liquidazione totale o parziale di un investimento;
d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un
investimento e al pagamento dei relativi interessi;
e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte
Contraente e derivanti da attivita' e servizi prestati in relazione agli investimenti effettuati sul territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora piu' favorevole.
1. Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo ed in ogni valuta convertibile, di:
a) capitali e quote aggiuntive di capitali, ivi compresi i
redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
b) redditi netti, dividenti, royalties, compensi per assistenza e
servizi tecnici, interessi ed ogni altro tipo di utile;
c) somme derivanti dalla vendita totale o parziale, o dalla
liquidazione totale o parziale di un investimento;
d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un
investimento e al pagamento dei relativi interessi;
e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte
Contraente e derivanti da attivita' e servizi prestati in relazione agli investimenti effettuati sul territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora piu' favorevole.
Art. 7
ARTICOLO 7 - SURROGA
Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia autorizzata abbia concesso una garanzia contro rischi non-commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore in base alla garanzia concessa, quest'ultima Parte riconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento di pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua agenzia autorizzata in virtu' di tale cessione, verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia autorizzata abbia concesso una garanzia contro rischi non-commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore in base alla garanzia concessa, quest'ultima Parte riconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento di pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua agenzia autorizzata in virtu' di tale cessione, verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Art. 8
ARTICOLO 8 - MODALITA' DI TRASFERIMENTO
1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno avere luogo senza indebito ritardo, e comunque entro sei mesi una volta assolti tutti gli obblighi fiscali, e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio ufficiale vigente alla data in cui l'investitore ne faccia richiesta, fatto salvo quanto disposto all'Articolo 5 paragrafo 3 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.
2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si considereranno assolti quando l'investitore abbia ottemperato alle procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale l'investimento e' stato realizzato.
1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno avere luogo senza indebito ritardo, e comunque entro sei mesi una volta assolti tutti gli obblighi fiscali, e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio ufficiale vigente alla data in cui l'investitore ne faccia richiesta, fatto salvo quanto disposto all'Articolo 5 paragrafo 3 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.
2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si considereranno assolti quando l'investitore abbia ottemperato alle procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale l'investimento e' stato realizzato.
Art. 9
ARTICOLO 9 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI
1. Le controversie che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte in merito agli investimenti, ivi comprese quelle sull'ammontare del risarcimento, saranno, per quanto possibile, risolte in via amichevole.
2. Laddove l'investitore ed un'entita' di una Parte Contraente abbiano stipulato un Accordo sugli investimenti, verra' applicata la procedura prevista da tale Accordo.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua volta, sottoporle:
a) ai tribunali della Parte Contraente competenti per territorio;
b) al "Centro Internazionale per la composizione delle
controversie relative ad investimenti" per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito;
c) ad un tribunale arbitrale "ad hoc", in conformita' con il
Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), alle cui decisioni la Parte Contraente ospitante accetta di sottoporsi.
4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario in corso, finche' le relative procedure non siano state concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale arbitrale o alla sentenza del Tribunale ordinario adito, entro i termini di adempimento prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alle norme di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.
TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI
1. Le controversie che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte in merito agli investimenti, ivi comprese quelle sull'ammontare del risarcimento, saranno, per quanto possibile, risolte in via amichevole.
2. Laddove l'investitore ed un'entita' di una Parte Contraente abbiano stipulato un Accordo sugli investimenti, verra' applicata la procedura prevista da tale Accordo.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua volta, sottoporle:
a) ai tribunali della Parte Contraente competenti per territorio;
b) al "Centro Internazionale per la composizione delle
controversie relative ad investimenti" per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito;
c) ad un tribunale arbitrale "ad hoc", in conformita' con il
Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), alle cui decisioni la Parte Contraente ospitante accetta di sottoporsi.
4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario in corso, finche' le relative procedure non siano state concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale arbitrale o alla sentenza del Tribunale ordinario adito, entro i termini di adempimento prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alle norme di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.
Art. 10
ARTICOLO 10 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
TRA LE PARTI CONTRAENTI
1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente attraverso canali diplomatici.
2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte amichevolmente nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte, esse saranno, per iniziativa di una delle Parti, sottoposte ad un tribunale arbitrale ad hoc in conformita' con le disposizioni del presente Articolo.
3. Il tribunale arbitrale verra' costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti nominera' un membro del tribunale. Questi due membri sceglieranno quindi, in qualita' di Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri.
4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non siano ancora state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altra intesa, chiedere di provvedervi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
Qualora questi abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti, o per qualunque motivo gli fosse impossibile procedere alle nomine, la richiesta verra' rivolta al Vice-Presidente della Corte. Ove anche il Vice-Presidente fosse cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualunque motivo gli fosse impossibile procedere alle nomine, vi provvedera' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il tribunale arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle Parti Contraenti in eguale misura. Il tribunale arbitrale stabilira' le proprie modalita' procedurali.
TRA LE PARTI CONTRAENTI
1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente attraverso canali diplomatici.
2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte amichevolmente nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte, esse saranno, per iniziativa di una delle Parti, sottoposte ad un tribunale arbitrale ad hoc in conformita' con le disposizioni del presente Articolo.
3. Il tribunale arbitrale verra' costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti nominera' un membro del tribunale. Questi due membri sceglieranno quindi, in qualita' di Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri.
4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non siano ancora state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altra intesa, chiedere di provvedervi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
Qualora questi abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti, o per qualunque motivo gli fosse impossibile procedere alle nomine, la richiesta verra' rivolta al Vice-Presidente della Corte. Ove anche il Vice-Presidente fosse cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualunque motivo gli fosse impossibile procedere alle nomine, vi provvedera' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il tribunale arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle Parti Contraenti in eguale misura. Il tribunale arbitrale stabilira' le proprie modalita' procedurali.
Art. 11
ARTICOLO 11 - RELAZIONI TRA I GOVERNI
Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.
Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.
Art. 12
ARTICOLO 12 - APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI VARIE
1. Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui siano firmatarie entrambe le Parti Contraenti, ovvero da norme generali di diritto internazionale, verranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni piu' favorevoli.
2. Qualora per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi sugli investimenti, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.
3. Qualora, successivamente alla data in cui l'investimento e' stato effettuato, intervenga una variazione nella legislazione del Paese nel quale l'investimento ha avuto luogo, i diritti acquisiti dall'investitore in virtu' della precedente legislazione non saranno modificati.
1. Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui siano firmatarie entrambe le Parti Contraenti, ovvero da norme generali di diritto internazionale, verranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni piu' favorevoli.
2. Qualora per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi sugli investimenti, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.
3. Qualora, successivamente alla data in cui l'investimento e' stato effettuato, intervenga una variazione nella legislazione del Paese nel quale l'investimento ha avuto luogo, i diritti acquisiti dall'investitore in virtu' della precedente legislazione non saranno modificati.
Art. 13
ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche.
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche.
Art. 14
ARTICOLO 14 - DURATA E SCADENZA
1. Il presente Accordo avra' durata di 15 anni a partire dalla data dell'avvenuta notifica di cui all'Articolo 13 e rimarra' in vigore per un successivo periodo di 10 anni, salvo che una delle Parti lo denunci per iscritto con un preavviso di un anno dalla data di scadenza.
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articolo da 1 a 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni a partire dalle date predette.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il cinque del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantaquattro, in due esemplari, in lingua italiana e castigliana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL PERU'
CARLO AZEGLIO CIAMPI EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Consiglio de Ministri Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro degli Affari Esteri
Parte di provvedimento in formato grafico
1. Il presente Accordo avra' durata di 15 anni a partire dalla data dell'avvenuta notifica di cui all'Articolo 13 e rimarra' in vigore per un successivo periodo di 10 anni, salvo che una delle Parti lo denunci per iscritto con un preavviso di un anno dalla data di scadenza.
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articolo da 1 a 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni a partire dalle date predette.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il cinque del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantaquattro, in due esemplari, in lingua italiana e castigliana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL PERU'
CARLO AZEGLIO CIAMPI EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Consiglio de Ministri Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro degli Affari Esteri
Parte di provvedimento in formato grafico
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1995
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Accordo - Protocollo
PROTOCOLLO
Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno concordato le seguenti clausole che si considereranno parte integrante dell'Accordo stesso.
Disposizioni Generali
Il presente Accordo e tutte le disposizioni in esso contenute con riferimento agli "investimenti" si applicano - come previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti - anche a:
a) l'incremento di valore degli investimenti;
b) le seguenti attivita' associate: organizzazione, controllo,
funzionamento, mantenimento e cessione di imprese, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture per la gestione commerciale; la redazione, l'applicazione, la gestione di contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la cessione di qualunque tipo di proprieta' compresa quella intellettuale; la accensione di prestiti, l'acquisto, l'emissione e la vendita di azioni ed altri titoli e l'acquisto di valute per importazioni.
Le "attivita' associate" comprendono altresi':
i) la concessione di franchigie o diritti inerenti a licenze;
ii) registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni
necessari per condurre attivita' commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati speditamente, come sancito dalla legislazione delle due Parti;
iii) accesso alle istituzioni finanziarie in qualsiasi valuta, ai
crediti ed ai mercati valutari;
iv) accesso ai fondi posseduti dalle istituzioni finanziarie;
v) l'importazione e l'installazione delle attrezzature necessarie
per la gestione commerciale ordinaria, ivi comprese, ma non soltanto, le attrezzature d'ufficio e le automobili, e l'esportazione di qualsiasi attrezzatura ed automobile cosi' importata;
vi) la divulgazione di informazioni commerciali;
vii) la realizzazione di indagini di mercato;
viii) la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi gli agenti, i consulenti ed i distributori (cioe' mediatori nel
settore della distribuzione dei prodotti non fabbricati dai
medesimi), i servizi prestati dagli stessi in tali qualita'
nonche' la loro partecipazione a fiere ed altri eventi
promozionali;
ix) la commercializzazione di merci e servizi anche attraverso
sistemi di distribuzione e marketing interni o a mezzo di pubblicita' e contatti diretti con cittadini e imprese; e
x) il pagamento di beni e servizi in valuta locale.
2. In riferimento all'Articolo 2
a) Le Parti Contraenti concluderanno con investitori dell'altra Parte, che operino investimenti di interesse nazionale nel loro territorio, un accordo in materia di investimenti, sulla base della legislazione delle Parti Contraenti, che regolera' gli specifici rapporti giuridici derivanti da tali investimenti.
b) Nessuna delle Parti Contraenti porra' condizioni per la creazione, l'ampliamento o il proseguimento di investimenti che possano comportare l'assunzione o l'imposizione di obblighi inerenti l'esportazione della produzione e che specifichino che le merci debbano essere acquisite localmente, o condizioni analoghe.
c) Ciascuna Parte Contraente fornira' mezzi effettivi per avanzare reclami e per far valere diritti relativi ad investimenti, autorizzazioni ad essi connesse e accordi in materia di investimenti.
d) Ai cittadini di ciascuna Parte Contraente, autorizzati a pre- stare un'attivita' lavorativa sul territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, verranno assicurate condizioni di lavoro adeguate al fine di svolgere le loro attivita' professionali, conformemente alla legislazione della Parte Contraente ove ha luogo l'investimento.
e) I cittadini di ciascuna Parte Contraente verranno autorizzati ad entrare e soggiornare nel territorio dell'altra Parte Contraente al fine di creare, sviluppare, gestire o fornire consulenza in merito all'operazione di un investimento rispetto al quale essi, o un'impresa della prima Parte che li impieghi, abbiano impegnato o si apprestino ad impegnare consistenti somme di capitali o per altri fini.
f) Le imprese legalmente costituite sulla base di leggi o regolamenti vigenti in una delle Parti saranno autorizzate ad assumere personale ai massimi livelli dirigenziali, indipendentemente dalla nazionalita' e conformemente alla legislazione di detta Parte.
3. In riferimento all'Articolo 3
a) A tutte le attivita' connesse con l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e trasformate, di fonti energetiche, combustibili e mezzi di produzione, come pure ad ogni altro tipo di operazioni a cio' correlate e in qualche modo legate ad attivita' imprenditoriali, ai sensi del presente Accordo dovra' essere accordato, sul territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ad analoghe attivita' ed iniziative intraprese da cittadini residenti o investitori di un Paese terzo.
b) Ciascuna Parte Contraente gestira', sulla base delle proprie leggi e regolamenti e nel modo piu' favorevole possibile, tutti i problemi legati all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e alla circolazione sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte e dei loro familiari che svolgano attivita' connesse agli investimenti previsti dal presente Accordo.
4. In riferimento all'articolo 5
Sara' considerata nazionalizzazione o esproprio di un investitore di una delle Parti Contraenti ogni misura di nazionalizzazione o esproprio di merci o diritti appartenenti ad un'impresa controllata dall'investitore, come pure la sottrazione di risorse finanziarie o di altri beni all'impresa o, viceversa, ogni misura che riduca sostanzialmente il valore della stessa.
5. In riferimento all'articolo 9
Ai sensi dell'articolo 9 (3) (c), l'arbitrato sara' esercitato conformemente agli standard arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nonche' nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) Il Tribunale arbitrale sara'composto da tre arbitri; nel caso in cui questi ultimi non fossero cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
La nomina degli arbitri, effettuata, se necessario, sulla base delle norme UNCITRAL, sara' concordata dalle Parti Contraenti.
Entrambe le Parti Contraenti concorderanno, inoltre, la sede ove l'arbitrato dovra' avere luogo.
b) Nell'adozione delle proprie delibere il Tribunale arbitrale applichera' le disposizioni contenute nel presente Accordo, come pure le norme UNCITRAL su tale specifica materia.
Il riconoscimento e l'applicazione della delibera arbitrale sul territorio delle Parti Contraenti saranno regolari ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, in conformita' alle relative Convenzioni Internazionali da queste sottoscritte.
Fatto a Roma, il giorno cinque del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantaquatto, in due esemplari, in lingua italiana e castigliana, ambedue facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL PERU'
CARLO AZEGLIO CIAMPI EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno concordato le seguenti clausole che si considereranno parte integrante dell'Accordo stesso.
Disposizioni Generali
Il presente Accordo e tutte le disposizioni in esso contenute con riferimento agli "investimenti" si applicano - come previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti - anche a:
a) l'incremento di valore degli investimenti;
b) le seguenti attivita' associate: organizzazione, controllo,
funzionamento, mantenimento e cessione di imprese, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture per la gestione commerciale; la redazione, l'applicazione, la gestione di contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la cessione di qualunque tipo di proprieta' compresa quella intellettuale; la accensione di prestiti, l'acquisto, l'emissione e la vendita di azioni ed altri titoli e l'acquisto di valute per importazioni.
Le "attivita' associate" comprendono altresi':
i) la concessione di franchigie o diritti inerenti a licenze;
ii) registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni
necessari per condurre attivita' commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati speditamente, come sancito dalla legislazione delle due Parti;
iii) accesso alle istituzioni finanziarie in qualsiasi valuta, ai
crediti ed ai mercati valutari;
iv) accesso ai fondi posseduti dalle istituzioni finanziarie;
v) l'importazione e l'installazione delle attrezzature necessarie
per la gestione commerciale ordinaria, ivi comprese, ma non soltanto, le attrezzature d'ufficio e le automobili, e l'esportazione di qualsiasi attrezzatura ed automobile cosi' importata;
vi) la divulgazione di informazioni commerciali;
vii) la realizzazione di indagini di mercato;
viii) la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi gli agenti, i consulenti ed i distributori (cioe' mediatori nel
settore della distribuzione dei prodotti non fabbricati dai
medesimi), i servizi prestati dagli stessi in tali qualita'
nonche' la loro partecipazione a fiere ed altri eventi
promozionali;
ix) la commercializzazione di merci e servizi anche attraverso
sistemi di distribuzione e marketing interni o a mezzo di pubblicita' e contatti diretti con cittadini e imprese; e
x) il pagamento di beni e servizi in valuta locale.
2. In riferimento all'Articolo 2
a) Le Parti Contraenti concluderanno con investitori dell'altra Parte, che operino investimenti di interesse nazionale nel loro territorio, un accordo in materia di investimenti, sulla base della legislazione delle Parti Contraenti, che regolera' gli specifici rapporti giuridici derivanti da tali investimenti.
b) Nessuna delle Parti Contraenti porra' condizioni per la creazione, l'ampliamento o il proseguimento di investimenti che possano comportare l'assunzione o l'imposizione di obblighi inerenti l'esportazione della produzione e che specifichino che le merci debbano essere acquisite localmente, o condizioni analoghe.
c) Ciascuna Parte Contraente fornira' mezzi effettivi per avanzare reclami e per far valere diritti relativi ad investimenti, autorizzazioni ad essi connesse e accordi in materia di investimenti.
d) Ai cittadini di ciascuna Parte Contraente, autorizzati a pre- stare un'attivita' lavorativa sul territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, verranno assicurate condizioni di lavoro adeguate al fine di svolgere le loro attivita' professionali, conformemente alla legislazione della Parte Contraente ove ha luogo l'investimento.
e) I cittadini di ciascuna Parte Contraente verranno autorizzati ad entrare e soggiornare nel territorio dell'altra Parte Contraente al fine di creare, sviluppare, gestire o fornire consulenza in merito all'operazione di un investimento rispetto al quale essi, o un'impresa della prima Parte che li impieghi, abbiano impegnato o si apprestino ad impegnare consistenti somme di capitali o per altri fini.
f) Le imprese legalmente costituite sulla base di leggi o regolamenti vigenti in una delle Parti saranno autorizzate ad assumere personale ai massimi livelli dirigenziali, indipendentemente dalla nazionalita' e conformemente alla legislazione di detta Parte.
3. In riferimento all'Articolo 3
a) A tutte le attivita' connesse con l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e trasformate, di fonti energetiche, combustibili e mezzi di produzione, come pure ad ogni altro tipo di operazioni a cio' correlate e in qualche modo legate ad attivita' imprenditoriali, ai sensi del presente Accordo dovra' essere accordato, sul territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ad analoghe attivita' ed iniziative intraprese da cittadini residenti o investitori di un Paese terzo.
b) Ciascuna Parte Contraente gestira', sulla base delle proprie leggi e regolamenti e nel modo piu' favorevole possibile, tutti i problemi legati all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e alla circolazione sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte e dei loro familiari che svolgano attivita' connesse agli investimenti previsti dal presente Accordo.
4. In riferimento all'articolo 5
Sara' considerata nazionalizzazione o esproprio di un investitore di una delle Parti Contraenti ogni misura di nazionalizzazione o esproprio di merci o diritti appartenenti ad un'impresa controllata dall'investitore, come pure la sottrazione di risorse finanziarie o di altri beni all'impresa o, viceversa, ogni misura che riduca sostanzialmente il valore della stessa.
5. In riferimento all'articolo 9
Ai sensi dell'articolo 9 (3) (c), l'arbitrato sara' esercitato conformemente agli standard arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nonche' nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) Il Tribunale arbitrale sara'composto da tre arbitri; nel caso in cui questi ultimi non fossero cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
La nomina degli arbitri, effettuata, se necessario, sulla base delle norme UNCITRAL, sara' concordata dalle Parti Contraenti.
Entrambe le Parti Contraenti concorderanno, inoltre, la sede ove l'arbitrato dovra' avere luogo.
b) Nell'adozione delle proprie delibere il Tribunale arbitrale applichera' le disposizioni contenute nel presente Accordo, come pure le norme UNCITRAL su tale specifica materia.
Il riconoscimento e l'applicazione della delibera arbitrale sul territorio delle Parti Contraenti saranno regolari ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, in conformita' alle relative Convenzioni Internazionali da queste sottoscritte.
Fatto a Roma, il giorno cinque del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantaquatto, in due esemplari, in lingua italiana e castigliana, ambedue facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL PERU'
CARLO AZEGLIO CIAMPI EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri
Parte di provvedimento in formato grafico