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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.

Art. 1

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Peru', qui di seguito denominati Parti Contraenti,
desiderosi di creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente
e,
consapevoli che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti,
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo:
1. Per "investimenti" si intende ogni bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte, in conformita' alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento.
Fatta salva la portata generale di quanto sopra, il termine "investimenti" indica in particolare, ma non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni diritto di proprieta' in rem, compresi i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimenti;
b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli dello Stato e pubblici in genere, ai sensi della legislazione nazionale di ciascuna Parte Contraente;
c) crediti finanziari, o qualsiasi altro diritto per il servizio avente valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili da capitale;
d) diritti d'autore, marchi commerciali registrati, brevetti, de- signs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know how, segreti industriali, nomi commerciali e avviamento;
e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle vigenti disposizioni in merito all'esercizio di attivita' economiche, ivi compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;
f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario.
Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non comporta un cambiamento della sua natura.
2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le succursali, filiali ed affil- iate estere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche.
3. Per "persona fisica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalita' di tale Parte, in conformita' alle leggi in essa vigenti.
4. Per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita' che abbia sede nel territorio di una di esse e sia da quest'ultima riconosciuta, come ad esempio istituzioni pubbliche o private, societa' di capitali, societa' di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno.
5. Per "redditi" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, utili o interessi, utili da interessi, utili da capitale, dividenti, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici ed ogni altra forma di pagamento, come ad esempio a mezzo di materie prime, prodotti agricoli, bestiame e prodotti industriali.
6. Il presente Accordo si applica sul territorio di ciascuna Parte Contraente e nelle acque territoriali di ciascuna Parte Contraente, fino ad un limite di duecento miglia marine.
7. Per "accordo sugli investimenti" si intende un accordo tra una Parte (o sue Agenzie) ed un investitore dell'altra Parte, che abbia per oggetto un investimento.
8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o quanto quello della nazione piu' favorita.
9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto ad avere la possibilita' di effettuare un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente.