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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.

Art. 8

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI TRASFERIMENTO
1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno avere luogo senza indebito ritardo, e comunque entro sei mesi una volta assolti tutti gli obblighi fiscali, e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio ufficiale vigente alla data in cui l'investitore ne faccia richiesta, fatto salvo quanto disposto all'Articolo 5 paragrafo 3 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.
2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si considereranno assolti quando l'investitore abbia ottemperato alle procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale l'investimento e' stato realizzato.