Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.
Art. 6
ARTICOLO 6 - RIMPATRIO DEI CAPITALI, PROFITTI E REDDITI
1. Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo ed in ogni valuta convertibile, di:
a) capitali e quote aggiuntive di capitali, ivi compresi i
redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
b) redditi netti, dividenti, royalties, compensi per assistenza e
servizi tecnici, interessi ed ogni altro tipo di utile;
c) somme derivanti dalla vendita totale o parziale, o dalla
liquidazione totale o parziale di un investimento;
d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un
investimento e al pagamento dei relativi interessi;
e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte
Contraente e derivanti da attivita' e servizi prestati in relazione agli investimenti effettuati sul territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora piu' favorevole.
1. Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo ed in ogni valuta convertibile, di:
a) capitali e quote aggiuntive di capitali, ivi compresi i
redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
b) redditi netti, dividenti, royalties, compensi per assistenza e
servizi tecnici, interessi ed ogni altro tipo di utile;
c) somme derivanti dalla vendita totale o parziale, o dalla
liquidazione totale o parziale di un investimento;
d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un
investimento e al pagamento dei relativi interessi;
e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte
Contraente e derivanti da attivita' e servizi prestati in relazione agli investimenti effettuati sul territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora piu' favorevole.