N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.

Art. 6

ARTICOLO 6 - RIMPATRIO DEI CAPITALI, PROFITTI E REDDITI
1. Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo ed in ogni valuta convertibile, di:
a) capitali e quote aggiuntive di capitali, ivi compresi i
redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
b) redditi netti, dividenti, royalties, compensi per assistenza e
servizi tecnici, interessi ed ogni altro tipo di utile;
c) somme derivanti dalla vendita totale o parziale, o dalla
liquidazione totale o parziale di un investimento;
d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un
investimento e al pagamento dei relativi interessi;
e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte
Contraente e derivanti da attivita' e servizi prestati in relazione agli investimenti effettuati sul territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora piu' favorevole.