Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.
Art. 14
ARTICOLO 14 - DURATA E SCADENZA
1. Il presente Accordo avra' durata di 15 anni a partire dalla data dell'avvenuta notifica di cui all'Articolo 13 e rimarra' in vigore per un successivo periodo di 10 anni, salvo che una delle Parti lo denunci per iscritto con un preavviso di un anno dalla data di scadenza.
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articolo da 1 a 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni a partire dalle date predette.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il cinque del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantaquattro, in due esemplari, in lingua italiana e castigliana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL PERU'
CARLO AZEGLIO CIAMPI EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Consiglio de Ministri Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro degli Affari Esteri
Parte di provvedimento in formato grafico
1. Il presente Accordo avra' durata di 15 anni a partire dalla data dell'avvenuta notifica di cui all'Articolo 13 e rimarra' in vigore per un successivo periodo di 10 anni, salvo che una delle Parti lo denunci per iscritto con un preavviso di un anno dalla data di scadenza.
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articolo da 1 a 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni a partire dalle date predette.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il cinque del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantaquattro, in due esemplari, in lingua italiana e castigliana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL PERU'
CARLO AZEGLIO CIAMPI EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Consiglio de Ministri Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro degli Affari Esteri
Parte di provvedimento in formato grafico