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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.

Art. 5

ARTICOLO 5 - NAZIONALIZZAZIONE, ESPROPRI E MISURE EQUIVALENTI
1. Gli investimenti cui si riferisce il presente Accordo non dovranno essere soggetti ad alcuna misura che possa limitarne, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', di possesso, di controllo o di godimento, ad eccezione di quanto specificatamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative nazionali o locali, da regolamenti o da provvedimenti disposti dalle competenti autorita'.
2. Gli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non dovranno essere "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a qualsiasi misura che abbia un effetto equivalente sul territorio dell'altra Parte Contraente, eccetto che per scopi di interesse pubblico o nazionale ed in cambio di un immediato, pieno ed effettivo risarcimento, ed a condizione che queste misure vengano prese su base non discriminatoria ed in conformita' con tutte le disposizioni e le procedure giuridiche.
3. Il giusto risarcimento sara' calcolato sulla base dei reali valori di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o espropriazione siano state annunciate o rese pubbliche. In assenza di un'intesa tra la Parte Contraente ospitante l'investimento e l'investitore durante le proce- dure di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento sara' determinato sulla base degli stessi parametri di riferimento e degli stessi tassi di cambio presi in considerazione nella documentazione concernente la costituzione dell'investimento.
Il tasso di cambio applicabile a tale risarcimento dovra' essere quello prevalente alla data immediatamente precedente il momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano annunciati o resi noti.
4. Il risarcimento sara' considerato effettivo se sara' stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investimento era stato realizzato dall'investitore straniero, nella misura in cui quella valuta e' o rimane convertibile oppure, viceversa, in ogni altra valuta accettata dall'investitore.
5. Il risarcimento verra' considerato puntuale se avverra' senza indebito ritardo.
6. Il risarcimento sara' comprensivo degli interessi calcolati al tasso LIBOR su base semestrale a partire dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento.
7. Un cittadino o un'impresa di una delle Parti Contraenti che asserisca che una parte o la totalita' dei propri investimenti sia stata espropriata avra' diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle Autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte allo scopo di determinare tutte le questioni ad esso attinenti.
8. In mancanza di un accordo tra l'investitore e l'Autorita' competente, l'ammontare del risarcimento sara' determinato secondo le procedure per la composizione delle controversie di cui all'articolo 9 del presente Accordo. I risarcimenti saranno liberamente trasferibili.
9. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche ai profitti derivanti da un investimento, nonche', in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.
10. Se, a seguito di espropriazione o misura equivalente, il bene in questione non e' stato interamente o parzialmente utilizzato a scopi pubblici, il proprietario o i suoi assegnatari hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato, sempreche' questa disposizione sia prevista dalla legislazione di entrambe le Parti Contraenti.