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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.

Accordo - Protocollo

PROTOCOLLO
Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno concordato le seguenti clausole che si considereranno parte integrante dell'Accordo stesso.
Disposizioni Generali
Il presente Accordo e tutte le disposizioni in esso contenute con riferimento agli "investimenti" si applicano - come previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti - anche a:
a) l'incremento di valore degli investimenti;
b) le seguenti attivita' associate: organizzazione, controllo,
funzionamento, mantenimento e cessione di imprese, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture per la gestione commerciale; la redazione, l'applicazione, la gestione di contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la cessione di qualunque tipo di proprieta' compresa quella intellettuale; la accensione di prestiti, l'acquisto, l'emissione e la vendita di azioni ed altri titoli e l'acquisto di valute per importazioni.
Le "attivita' associate" comprendono altresi':
i) la concessione di franchigie o diritti inerenti a licenze;
ii) registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni
necessari per condurre attivita' commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati speditamente, come sancito dalla legislazione delle due Parti;
iii) accesso alle istituzioni finanziarie in qualsiasi valuta, ai
crediti ed ai mercati valutari;
iv) accesso ai fondi posseduti dalle istituzioni finanziarie;
v) l'importazione e l'installazione delle attrezzature necessarie
per la gestione commerciale ordinaria, ivi comprese, ma non soltanto, le attrezzature d'ufficio e le automobili, e l'esportazione di qualsiasi attrezzatura ed automobile cosi' importata;
vi) la divulgazione di informazioni commerciali;
vii) la realizzazione di indagini di mercato;
viii) la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi gli agenti, i consulenti ed i distributori (cioe' mediatori nel
settore della distribuzione dei prodotti non fabbricati dai
medesimi), i servizi prestati dagli stessi in tali qualita'
nonche' la loro partecipazione a fiere ed altri eventi
promozionali;
ix) la commercializzazione di merci e servizi anche attraverso
sistemi di distribuzione e marketing interni o a mezzo di pubblicita' e contatti diretti con cittadini e imprese; e
x) il pagamento di beni e servizi in valuta locale.
2. In riferimento all'Articolo 2
a) Le Parti Contraenti concluderanno con investitori dell'altra Parte, che operino investimenti di interesse nazionale nel loro territorio, un accordo in materia di investimenti, sulla base della legislazione delle Parti Contraenti, che regolera' gli specifici rapporti giuridici derivanti da tali investimenti.
b) Nessuna delle Parti Contraenti porra' condizioni per la creazione, l'ampliamento o il proseguimento di investimenti che possano comportare l'assunzione o l'imposizione di obblighi inerenti l'esportazione della produzione e che specifichino che le merci debbano essere acquisite localmente, o condizioni analoghe.
c) Ciascuna Parte Contraente fornira' mezzi effettivi per avanzare reclami e per far valere diritti relativi ad investimenti, autorizzazioni ad essi connesse e accordi in materia di investimenti.
d) Ai cittadini di ciascuna Parte Contraente, autorizzati a pre- stare un'attivita' lavorativa sul territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, verranno assicurate condizioni di lavoro adeguate al fine di svolgere le loro attivita' professionali, conformemente alla legislazione della Parte Contraente ove ha luogo l'investimento.
e) I cittadini di ciascuna Parte Contraente verranno autorizzati ad entrare e soggiornare nel territorio dell'altra Parte Contraente al fine di creare, sviluppare, gestire o fornire consulenza in merito all'operazione di un investimento rispetto al quale essi, o un'impresa della prima Parte che li impieghi, abbiano impegnato o si apprestino ad impegnare consistenti somme di capitali o per altri fini.
f) Le imprese legalmente costituite sulla base di leggi o regolamenti vigenti in una delle Parti saranno autorizzate ad assumere personale ai massimi livelli dirigenziali, indipendentemente dalla nazionalita' e conformemente alla legislazione di detta Parte.
3. In riferimento all'Articolo 3
a) A tutte le attivita' connesse con l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e trasformate, di fonti energetiche, combustibili e mezzi di produzione, come pure ad ogni altro tipo di operazioni a cio' correlate e in qualche modo legate ad attivita' imprenditoriali, ai sensi del presente Accordo dovra' essere accordato, sul territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ad analoghe attivita' ed iniziative intraprese da cittadini residenti o investitori di un Paese terzo.
b) Ciascuna Parte Contraente gestira', sulla base delle proprie leggi e regolamenti e nel modo piu' favorevole possibile, tutti i problemi legati all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e alla circolazione sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte e dei loro familiari che svolgano attivita' connesse agli investimenti previsti dal presente Accordo.
4. In riferimento all'articolo 5
Sara' considerata nazionalizzazione o esproprio di un investitore di una delle Parti Contraenti ogni misura di nazionalizzazione o esproprio di merci o diritti appartenenti ad un'impresa controllata dall'investitore, come pure la sottrazione di risorse finanziarie o di altri beni all'impresa o, viceversa, ogni misura che riduca sostanzialmente il valore della stessa.
5. In riferimento all'articolo 9
Ai sensi dell'articolo 9 (3) (c), l'arbitrato sara' esercitato conformemente agli standard arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nonche' nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) Il Tribunale arbitrale sara'composto da tre arbitri; nel caso in cui questi ultimi non fossero cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
La nomina degli arbitri, effettuata, se necessario, sulla base delle norme UNCITRAL, sara' concordata dalle Parti Contraenti.
Entrambe le Parti Contraenti concorderanno, inoltre, la sede ove l'arbitrato dovra' avere luogo.
b) Nell'adozione delle proprie delibere il Tribunale arbitrale applichera' le disposizioni contenute nel presente Accordo, come pure le norme UNCITRAL su tale specifica materia.
Il riconoscimento e l'applicazione della delibera arbitrale sul territorio delle Parti Contraenti saranno regolari ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, in conformita' alle relative Convenzioni Internazionali da queste sottoscritte.
Fatto a Roma, il giorno cinque del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantaquatto, in due esemplari, in lingua italiana e castigliana, ambedue facenti ugualmente fede.


PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL PERU'
CARLO AZEGLIO CIAMPI EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri



Parte di provvedimento in formato grafico