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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.

Art. 12

ARTICOLO 12 - APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI VARIE
1. Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui siano firmatarie entrambe le Parti Contraenti, ovvero da norme generali di diritto internazionale, verranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni piu' favorevoli.
2. Qualora per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi sugli investimenti, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.
3. Qualora, successivamente alla data in cui l'investimento e' stato effettuato, intervenga una variazione nella legislazione del Paese nel quale l'investimento ha avuto luogo, i diritti acquisiti dall'investitore in virtu' della precedente legislazione non saranno modificati.