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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. (042U0318)

Art. 223 viciesbis

Art. 223-vicies bis.

((Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 2362 del codice sia precedente al 1 gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.))