Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. (042U0318)
Art. 223 viciesbis
Art. 223-vicies bis.
((Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 2362 del codice sia precedente al 1 gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.))
((Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 2362 del codice sia precedente al 1 gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.))