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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. (042U0318)

Art. 198

Art. 198.

I patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del codice, che al giorno dell'entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.