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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. (042U0318)

Art. 223 quinquies

Art. 223-quinquies.

((Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese.))