Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. (042U0318)
Art. 111 quinquies
Art. 111-quinquies.
((L'articolo 2632 del codice, come modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, e' sostituito dal seguente: `"Art. 2632. - Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.".))
((L'articolo 2632 del codice, come modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, e' sostituito dal seguente: `"Art. 2632. - Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.".))