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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. (042U0318)

Art. 89

Art. 89.

La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza non sussisteva o e' cessata, dichiara che non vi e' luogo a procedere. Se risulta che l'inosservanza perdura, stabilisce il termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi impostigli dall'ordinamento corporativo.