Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. (042U0318)
Art. 116
Art. 116.
L'impugnazione prevista nell'art. 123, primo comma, del codice non puo' essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939.
I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono piu' impugnare.
L'impugnazione prevista nell'art. 123, primo comma, del codice non puo' essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939.
I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono piu' impugnare.