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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. (042U0318)

Art. 139

Art. 139.

I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.